ELENCO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Emanuele Rigon

L'ing. Emanuele Rigon (qui trovate la sua e-mail se volete contattarlo) ci ha inviato un elenco aggiornato delle Direttive europee che condividiamo volentieri con i nostri lettori. Grazie!

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(Fonte: Analisi Rischi Macchine)

Apparecchi a gas e relativi dispositivi: Direttiva 2009/142/CE

I costruttori di apparecchiature a gas, dispositivi di sicurezza e apparecchi di regolazione per verificare i requisiti essenziali di sicurezza si devono rivolgere ad un organismo notificato sia per l'esame CE del tipo (allegato IX - direttiva macchine 2006/42/CE) sia per il controllo della produzione interna.

Apparecchiature radio e terminali telecomunicazione (R&TTE) – Direttiva 2014/53/UE

La normativa tratta immissione sul mercato di apparecchi di radiocomunicazione, che includono naturalmente i telefoni cellulari. Le apparecchiature che rientrano in tale direttiva sono infatti quelle elettriche o elettroniche e che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio ai fini di radio comunicazione o radio determinazione.

Ascensori (LIFT) – Direttiva 2014/33/UE

Anche questa normativa ha lo scopo di garantire la libera circolazione degli ascensori all'interno della comunità europea. Secondo tale direttiva gli installatori sono i responsabili della progettazione fabbricazione e installazione. Spetta quindi all'installatore dichiarare la conformità dell'impianto seguendo una delle procedure previste all'interno della direttiva e apporre la marcatura CE. Nello svolgimento di questa attività è previsto l'intervento di un organismo notificato.

Atex- Direttiva 2014/34/UE

Questa direttiva riguarda gli apparecchi e i dispositivi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. Sostituisce una precedente direttiva la 94/9/CE che è stata abrogata. Tuttavia nell’allegato XII della direttiva 2014/34/CE è presente una tavola di concordanza tra quella abrogata e quella nuova.

Attrezzature a pressione (PED) – Direttiva 2014/68/UE

La direttiva PED ha lo scopo di regolamentare le legislazioni nazionali per quanto riguarda la valutazione del progetto, della produzione, del collaudo e della conformità delle attrezzature a pressione e dei loro insiemi. I prodotti che ricadono in tale direttiva sono: recipienti a pressione, generatore di vapore, scambiatori di calore, tubazioni industriali, caldaie, dispositivi e accessori a pressione di sicurezza.

Automotive – Direttiva 2004/104/CE

Tale direttiva si riferisce alle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore.

Bassa tensione (LVD) – Direttiva 2014/35/UE

La Direttiva bassa tensione si riferisce a tutte quelle apparecchiature elettriche entro determinati limiti di tensione con lo scopo di valutare e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza degli operatori. Nella maggior parte dei casi le apparecchiature che rientrano all'interno di questa determinata direttiva devono sottostare anche alla direttiva compatibilità elettromagnetica. I limiti di tensione delle apparecchiature elettriche sono tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua.

Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Direttiva 2014/30/UE

La direttiva si applica a tutti gli apparecchi o impianti fissi elettrici e disciplina i limiti di altezza al fine di garantire livelli adeguati compatibilità elettromagnetica.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) – Direttiva 89/686/CE

La direttiva disciplina tutti quei dispositivi che hanno la funzione di salvaguardare la salute e la sicurezza della persona che li indossa. Si tratta di abbigliamento, occhiali, protezioni per l'udito, imbragatura anti caduta, tutti questi prodotti vengono chiamati dispositivi di protezione individuale e individuati con l'acronimo DPI.

Dispositivi medici – Direttiva 2007/47/CE, Reg. UE 920/2013

Tale direttiva è specificatamente scritta per tutti i dispositivi medici circolanti all'interno dell'unione europea. Secondo tale direttiva tutti i fabbricanti devono garantire i requisiti minimi di affidabilità e sicurezza descritti entro tale documento. In base alla funzione d'uso di ciascun dispositivo è determinato uno specifico percorso per ottenere la certificazione. Risulta quindi di fondamentale importanza che il fabbricante classifichi in maniera corretta i dispositivi medici in maniera tale da poter individuare lo schema corretto di certificazione e, di conseguenza, sviluppare correttamente i contenuti del fascicolo tecnico del prodotto.

Ecodesign – Direttiva 2009/125/CE

Si tratta di una riformulazione della direttiva 2005/32/CE (Energy Using Products). Formalmente è una direttiva quadro, la quale attraverso altri regolamenti specificherà i requisiti di tutti prodotti che utilizzano energia ad eccezione del settore trasporti. Da novembre 2009, boiler, elettronica di consumo, carica batterie alimentatori esterni, illuminazione per uffici, illuminazione stradale pubblica, motori elettrici, frigoriferi e congelatore ad uso domestico, illuminazione domestica, hanno ricevuto un regolamento a sé stante e devono soddisfare i requisiti di questa direttiva.

Direttiva Macchine – Direttiva 2006/42/CE

Tale direttiva si applica alle macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi macchine. All'interno di tale direttiva nell'articolo due è chiaramente definito il concetto di macchina e di quasi macchina. Per ciascun prodotto così definito si possono seguire diversi iter di certificazione e taluni richiedono l'utilizzo anche di un organismo notificato.

Prodotti da costruzione (CPR) - Regolamento UE 305/2011 e 574/2014

Il regolamento sui prodotti da costruzione serve ai fini di assicurare informazioni utili e affidabili su tutti prodotti da costruzione e sulle loro prestazioni. Per raggiungere tale obiettivo è necessario utilizzare un linguaggio tecnico comune al quale i prodotti devono sottostare offrendo un metodo di valutazione uniforme delle prestazioni dei prodotti stessi. Questo nuovo linguaggio tecnico comune deve essere utilizzato sia dai fabbricanti all'atto della dichiarazione di conformità dei propri prodotti sia dagli utilizzatori intesi come progettisti e costruttori.

(L'articolo continua sotto al box in cui ti segnaliamo che alla collana di libri QualitiAmo si è aggiunto un nuovo titolo).

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In calce all'articolo riporteremo quotidianamente un aggiornamento sulla futura norma)

Strumenti di misura (MID) – Direttiva 2004/22/CE, 2014/32/CE

La direttiva MID regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico legali quali contatore dell'acqua, contatore del gas, contatore dell'energia elettrica, contatore di calore, tassametri, strumenti di misure continue e dinamiche di liquidi diversi dall'acqua. Lo scopo di tale direttiva è quello di regolamentare la produzione, la commercializzazione e la messa in servizio di tali strumenti in maniera tale da garantire trasparenza e legittimità delle transazioni economiche.

Ulteriori informazioni su questo argomento si possono trovare al seguente indirizzo.

PER SAPERNE DI PIU':
La nuova ISO 9001:2015
Il capitolo zero della nuova Iso 9001:2015
Il capitolo uno della nuova Iso 9001:2015 - Lo scopo della norma
I capitoli due e tre della nuova Iso 9001:2015 - Requisiti normativi e terminologia
Il capitolo quattro della nuova Iso 9001:2015 - Il contesto dell'organizzazione