Diventare consulente Qualità

Adempimenti burocratici

Molti professionisti della Qualità, dopo aver maturato una certa esperienza, decidono di diventare liberi professionisti. Quali sono gli adempimenti burocratici e fiscali per iniziare questa nuova carriera professionale?

Consulente


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Avete tutte le competenze necessarie e volete mettervi in proprio, diventando consulenti nell’ambito della Qualità (e magari anche in quelli dell’Ambiente e della Sicurezza)?

Quali sono i passi e le procedure burocratiche da seguire? Vediamoli insieme esaminando, però, solo il caso di una persona singola che vuole dedicarsi all'attività di consulenza (per le società, infatti, il discorso è un po’ più complesso e conviene decisamente rivolgersi a un commercialista per tutte le informazioni del caso).

Il futuro consulente può seguire, essenzialmente, due strade:

  • esercitare come libero professionista;
  • aprire un’impresa individuale

Quali sono le differenze tra queste due scelte? Poche a livello di “filosofia” (il professionista venderà sempre le proprie consulenze a qualcuno) molte a livello pratico. Esaminiamo l’iter burocratico da seguire nei due casi:

Scelta del codice ATECO

Il primo passo per avviare un lavoro in proprio è quello di consultare la classificazione delle attività economiche stilata dall’Agenzia delle Entrate, da Unioncamere e dall’Istat e di individuare quale tra codici indicati, chiamati codici Ateco, descrive meglio la vostra attività. I codici di riferimento, a partire dal primo gennaio del 2008, sono i nuovi codici Ateco 2007.
Sul sito dell’Istat trovate tutto il materiale che vi occorre per fare la scelta giusta.

Adempimenti burocratici

APERTURA PARTITA IVA

Una volta individuato il codice che descrive meglio la vostra futura attività lavorativa, occorrerà aprire la partita IVA.
La P.IVA deve essere aperta sia dal futuro libero professionista che dall’imprenditore individuale.

Per farlo basterà recarsi all’Agenzia delle Entrate, presso l’Ufficio IVA con un documento d’identità, il codice Ateco scelto e il modulo di richiesta apertura compilato in duplice copia (sul sito dell'Agenzia delle Entrate potrete trovare tutte le istruzioni necessarie per una corretta compilazione).
L’operazione può essere compiuta da una persona incaricata, munita di delega. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in fotocopia.

La dichiarazione di inizio nuova attività può essere inviata anche dal proprio computer, scaricando un apposito software sempre dal sito dell’Agenzia delle Entrate o via posta (in questo caso verrà inviato in un unico esemplare e la spedizione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla quale si allegherà un documento di riconoscimento in fotocopia). Agendo per via telematica o postale il tempo necessario per avere il numero identificativo della P.IVA si allunga, naturalmente, un po’.

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

  • i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l’oggetto dell’attività;
  • il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e del sito web;
  • gli estremi catastali degli immobili destinati all’esercizio dell’attività, indicando il possesso o la detenzione degli stessi ed in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
  • il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l’attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
  • il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie;
  • il codice fiscale del titolare e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne ha la rappresentanza;
  • per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, i dati identificativi dell’internet service provider;
  • il volume d’affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d’affari;
  • nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
  • in caso di esercizio di alcune specifiche attività (commercio, costruzione, ecc.), informazioni relative a tipologia di clientela, ammontare di investimenti previsti e effettuati, eccetera;
  • eventuali altri dati richiesti dal modello

In pochi minuti, il tempo di registrazione della pratica, avrete il vostro numero di partita IVA e l’operazione non vi costerà nulla.
Il numero di partita IVA è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

Attenzione! Se utilizzate un sito internet per pubblicizzare la vostra attività consulenziale, dovrete necessariamente riportare in Homepage il vostro riferimento di P.IVA.

A questo punto gli adempimenti burocratici del libero professionista terminano qui. Chi opta, invece, per l’apertura di un’impresa individuale dovrà iscriversi anche al Registro delle imprese.

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Anche l’iscrizione al Registro delle Imprese va fatta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Per esercitare la professione di consulente non dovrete richiedere alcuna particolare autorizzazione, vi basterà recarvi presso la Camera di Commercio della vostra città e presentare la domanda I1 corredata di un documento per attestare la vostra identità e di una marca da bollo da 14,62 euro.

Anche qui in pochi minuti, e dietro il pagamento di 23 euro di diritti di segreteria (18 euro se presentate la domanda in formato elettronico), avrete iscritto la vostra impresa nel Registro delle Imprese. Entro 30 giorni dovrete poi pagare la tassa annuale di iscrizione (80 euro) il cui pagamento dovrà essere rinnovato ogni anno a giugno (direttamente presso la CCIAA, con il modulo F24 o con bollettino postale.
Dal 2004 c'è un adempimento burocratico in meno in quanto, iscrivendovi alla Camera di Commercio, vi iscriverete automaticamente anche all’INPS.

Adempimenti fiscali

Vediamo ora una sintesi dei principali obblighi fiscali ai quali deve adempiere deve adempiere chi esercita un’attività.

IVA

L’Iva è l'imposta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi eseguite in Italia da tutti i titolari di partita Iva, per i quali, comunque, è “neutra”, nel senso che non rappresenta né un costo né un ricavo. Di fatto, è pagata dal consumatore finale.

Si determina sottraendo l’Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi (Iva a credito) da quella incassata dalla vendita dei prodotti o dalle prestazioni dei servizi eseguite (Iva a debito).

L’aliquota ordinaria dell’imposta è del 20%; tuttavia la legge prevede per alcuni beni e servizi anche delle aliquote ridotte pari al 4% o al 10%.

Le principali operazioni rientranti nel campo d’applicazione dell’Iva, che devono essere documentate da chi esercita un’attività, si distinguono in:

  • operazioni imponibili, cioè quelle su cui si applica l'imposta con aliquota variabile;
  • operazioni non imponibili, su cui non si calcola l'Iva ma che sono lo stesso soggette agli altri obblighi formali

Le suddette operazioni vanno documentate, in relazione all’attività svolta, attraverso:

  • la fattura;
  • lo scontrino fiscale;
  • la ricevuta fiscale;
  • i documenti di trasporto

Nel caso di un consulente, si deve emettere la fattura.
La fattura va emessa lo stesso giorno in cui l’operazione è effettuata (vale a dire, per le prestazioni di servizi, al pagamento del corrispettivo).

La fattura è generalmente emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente, e deve contenere:

  • la data di emissione e il numero progressivo della fattura;
  • dati identificativi di chi emette la fattura e del cliente;
  • la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti e dei servizi erogati;
  • l'aliquota Iva applicata e l’ammontare dell’imposta distinta per aliquota;

GLI ALTRI ADEMPIMENTI IVA

Oltre all’obbligo di certificare le operazioni effettuate con l’emissione di fattura (o di scontrino o ricevuta fiscale), la normativa che disciplina l’imposta impone:

  • la registrazione;
  • la liquidazione e il versamento

Le registrazioni obbligatorie

I documenti emessi per certificare le operazioni attive e quelli ricevuti a fronte delle spese sostenute devono essere annotati, con determinate modalità ed entro precisi termini, su appositi registri Iva.
Si tratta, in particolare, dei seguenti registri:

  • fatture emesse, in cui vanno annotate, entro 15 giorni dalla data di emissione, le fatture;
  • acquisti, in cui si registrano le fatture ricevute dall’impresa per i beni ed i servizi acquistati

La liquidazione e il versamento

La liquidazione, di norma, avviene mensilmente. Le operazioni di liquidazione periodica hanno lo scopo di determinare l'imposta di ciascun periodo (mensile o trimestrale) che si deve versare all'Erario o l’importo risultante a credito del contribuente.
In sostanza, la liquidazione consiste nel calcolo della differenza tra l'Iva sulle vendite di beni e servizi e l'Iva sugli acquisti di beni e servizi ammessa in detrazione, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente.
La liquidazione mensile dell'imposta deve essere compiuta entro il giorno 16 per le operazioni registrate nel mese precedente, e contestualmente deve essere versata l'eventuale differenza a debito.

IMPOSTE SUI REDDITI

Le imposte che gravano sul reddito prodotto dall’impresa individuale sono:

  • Irpef
  • Irap

L'Irpef si applica sulla base imponibile costituita da tutti i redditi posseduti dall'imprenditore (e quindi non solo quelli d’impresa, ma anche quelli fondiari, di capitale, ecc.), applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Trovate una guida al pagamento dell'Irpef sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) si applica su una base imponibile data dalla differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti.

DICHIARAZIONI ANNUALI

Gli imprenditori individuali devono presentare le seguenti dichiarazioni annuali:

  • dichiarazione dei redditi;
  • dichiarazione Irap;
  • dichiarazione Iva;

Dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere redatta utilizzando il Modello “Unico Persone fisiche”. I quadri da compilare per determinare il reddito d’impresa sono il quadro RF per le ditte individuali con contabilità ordinaria ed il quadro RG per le ditte individuali con contabilità semplificata.

Le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate:

  • in via cartacea, ad una banca o ad un ufficio postale tra il 1° maggio e il 31 luglio;
  • in via telematica, direttamente dal contribuente o da parte di un intermediario, entro il 31 ottobre

Dichiarazione Irap

Poiché la dichiarazione deve essere inclusa nel modello Unico, i termini di presentazione sono gli stessi.

Dichiarazione annuale Iva

La dichiarazione Iva annuale deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d’imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato.
Permette la determinazione definitiva del debito o del credito d’imposta con l’eventuale recupero di detrazioni non effettuate nei periodi di competenza e la rettifica di eventuali errori compiuti nelle precedenti annotazioni.

La dichiarazione Iva annuale è di solito inclusa nel modello Unico ed il relativo termine di presentazione coincide con quello della dichiarazione unificata. Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito d’imposta, il versamento deve essere eseguito entro il 16 marzo o entro i termini previsti per il pagamento di Unico con la maggiorazione dello 0,4%.

ALTRI ADEMPIMENTI

Nell’esercizio dell’attività, l’impresa è soggetta ad una serie di ulteriori adempimenti, molti dei quali variano secondo la tipologia e le modalità di svolgimento della stessa.

Tra gli altri adempimenti comuni alla generalità delle imprese si ricordano:

  • la comunicazione annuale dati Iva;
  • il versamento dell’acconto Iva

Comunicazione annuale dati Iva

Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento, i contribuenti devono presentare una Comunicazione dati Iva.
In essa vanno riportati i dati delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno precedente (senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio).

Sono esonerati da questo adempimento:

  • coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti (a meno che non abbiano registrato operazioni intracomunitarie);
  • i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; • le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari fino a 25.822,85 euro

Acconto Iva

Il versamento dell’acconto Iva va eseguito entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando per il calcolo uno dei seguenti tre metodi alternativi:

  • metodo storico: l'acconto è pari all'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell'anno precedente senza tener conto dell'eventuale acconto versato per tale periodo;
  • metodo previsionale: qualora l’impresa preveda che l'importo da versare per la liquidazione di dicembre sia inferiore rispetto a quanto versato per il mese di dicembre dell'anno precedente, può versare l'88% di questo minor valore;
  • metodo effettivo: tale metodologia prende in considerazione le operazioni realmente effettuate alla data del 20 dicembre. In sostanza, l'importo da versare emerge da una liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle operazioni:
    • annotate sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° al 20 dicembre;
    • eseguite dal 1° novembre al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, fino al 20 dicembre) ma non ancora registrate (sui registri citati) o fatturate, perché i termini di registrazione e/o fatturazione non sono ancora scaduti;
    • annotate dal 1° al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre) sul registro degli acquisti

L'acconto sarà pari alla somma degli importi annotati sul registro delle fatture emesse (Iva a debito) diminuito dell'importo di Iva detraibile, annotato sul registro degli acquisti.

Dal primo gennaio 2007 tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24. Il modello F24 può essere prelevato dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modulo si utilizza per versare le tasse in modo unificato e ha introdotto il pagamento rateale e la possibilità di compensare debiti e crediti. I pagamenti vanno effettuati con scadenza mensile, entro il 16 di ogni mese.

Il modello F24 è diviso in “Sezioni” in ciascuna delle quali sono presenti dei campi che i contribuenti devono compilare. Per i versamenti dell’Irpef, dell’Iva e delle ritenute, si utilizza la sezione Erario, per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all'Irpef) si utilizza la specifica sezione Regioni e per le imposte comunali (addizionale comunale) la sezione Ici e altri tributi locali.

In particolare i campi principali sono quelli relativi a:

  • Contribuente: vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale
  • Codici tributo: indicano fondamentalmente la tipologia d'imposta da pagare
  • Anno/periodo di riferimento: indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre. I contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare devono barrare l'apposita casella posta nella sezione Contribuente ed indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati
  • Regioni: per le sole imposte regionali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento
  • Ici e altri tributi locali: per l'addizionale comunale all'Irpef, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, qualora si riferisca a versamenti relativi a comuni siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli specifici “codici enti”. Per i versamenti relativi ai restanti comuni andrà utilizzato il residuale “codice ente” 99.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche se queste cifre sono pari a zero. Ad esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato “70,00”.
In presenza di più cifre decimali si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:

  • se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (euro 74,955 arrotondato diventa 74,96);
  • se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (euro 74,952 arrotondato diventa euro 74,95)

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In calce all'articolo riporteremo quotidianamente un aggiornamento sulla norma)

Chiudiamo questo Approfondimento indirizzandovi, per qualunque aiuto dovesse occorrervi, al Centro di Assistenza Multicanale dell’Agenzia delle Entrate: tel. 848.800.444.
Il Centro di assistenza multicanale (CAM) fornisce ai contribuenti informazioni di base sullo stato delle pratiche fiscali, sugli adempimenti tributari (normativa, scadenze) e sulla posizione fiscale del singolo contribuente (dichiarazioni, avvisi di irregolarità), nonché assistenza sull’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

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