|
Il forum sulla Qualità di QualitiAmo Torna all'homepage di QualitiAmo
|
Precedente :: Successivo |
Autore |
Messaggio |
QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
|
Inviato: Mer Mag 14, 2008 8:33 am Oggetto: Infortuni, ammessa ritrattazione per sudditanza psicologica |
|
|
Tratto da: InSic.it
La Suprema Corte di Cassazione penale torna sulla materia infortunistica con la sentenza 16466 del 22 aprile 2008: in particolare viene evidenziato che se la prima ricostruzione dell’evento lesivo da parte del lavoratore viene fornita dietro soggezione psicologica nei confronti del Datore di lavoro, è possibile ammettere una ritrattazione dalla quale emergano profili di responsabilità diversi.
Nel caso di specie un lavoratore agricolo era caduto da una scaletta metallica a cubo provvista di rotelle, procurandosi lesioni personali colpose giudicate guaribili in 45 giorni, mentre svolgeva il suo lavoro in un campo d’olive di proprietà di un imprenditore agricolo, suo datore di lavoro.
Dalla prima ricostruzione dell’INAIL emergeva che il lavoratore era caduto in un fondo altrui ed era stato trasportato in quello dell’imprenditore. La testimonianza era stata successivamente ritrattata ed il giudizio di primo grado si era chiuso con il rigetto del ricorso del datore che cercava di escludere la propria responsabilità per il sinistro.
Il datore ricorre in appello lamentando carenze motivazionali in ordine alla ricostruzione delle modalità di svolgimento dell'episodio lesivo ed alla riconducibilità causale dell'evento alla violazione della normativa in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro.
Ma la Cassazione non ha dubbi nel decidere in base all’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di essere garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro. Egli deve altresì accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando che le stesse siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
La Corte non riscontra lacune nell’istruttoria dibattimentale di primo grado, quindi rigetta l’appello del datore, ammette la validità della ritrattazione del lavoratore sulla testimonianza iniziale assunta dietro sudditanza psicologica rispetto al datore di lavoro e conferma la responsabilità di questo per il sinistro verificatosi, a titolo di colpa, ex art. 40 cm.2 c.p. _________________ Stefania - Staff di QualitiAmo
ISO 9001:2015 - SI AGGIUNGE ALLA COLLANA DEI LIBRI DI QUALITIAMO IL NUOVO TESTO CHE SVELA I SEGRETI DELLA FUTURA NORMA
IL PRIMO LIBRO NATO SULLE PAGINE DI QUALITIAMO
HAI DATO UN'OCCHIATA AL REGOLAMENTO DEL FORUM PRIMA DI SCRIVERE IL TUO MESSAGGIO? |
|
Top |
|
|
|
|
papero Amico/a di QualitiAmo
Registrato: 24/12/07 15:22 Messaggi: 173 Residenza: VB
|
Inviato: Mer Mag 14, 2008 2:20 pm Oggetto: Bene |
|
|
Meglio tardi che mai, visto che il fatto è successo nel 95...
Ritengo scandalosa la condanna: 1.000€ più le spese processuali. Per averci provato a far ricorso, dovevano mettere uno zero in più! _________________ There's a new man in town! |
|
Top |
|
|
Brodo Primordiale Amico/a di QualitiAmo
Registrato: 23/09/07 09:49 Messaggi: 144
|
Inviato: Mer Mag 14, 2008 3:20 pm Oggetto: |
|
|
Scusa l'ignoranza ma cos'è successo nel 1995? |
|
Top |
|
|
papero Amico/a di QualitiAmo
Registrato: 24/12/07 15:22 Messaggi: 173 Residenza: VB
|
|
Top |
|
|
|
|
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi
|
|