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carlop Nuova recluta del forum
Registrato: 09/11/10 16:18 Messaggi: 5
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Inviato: Mar Nov 09, 2010 4:41 pm Oggetto: Richiesta d'aiuto - Reso a fornitore |
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Buonasera, volevo informazioni circa i tempi con il quale può essere contestata una fornitura e se esiste una regolamentazione in materia.
Produco un componente di un kit che il mio cliente assiema e fornisce al suo cliente. Quest'ultimo a causa di un problema sul mio prodotto, ha accantonato per mesi i kit completi provenienti da diverse forniture, senza comunicare nulla ne a me nel al mio cliente.
Adesso il mio cliente ha ricevuto un reso e vuole addebitarmi il costo completo del kit, ma io non mi ritengo responsabile.
1. Se avessi ricevuto una comunicazione forse il problema sarebbe stato risolto.
2. Se avessi ricevuto una comunicazione forse avremmo risparmiato i costi di assemblaggio.
3. Accontonare dei prodotti ritengop vada concordato.
4. Non esiste più rintracciabilità del prodotto.
Conto in una risposta
Grazie anticipatamente |
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QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
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QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
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carlop Nuova recluta del forum
Registrato: 09/11/10 16:18 Messaggi: 5
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Inviato: Mar Nov 09, 2010 4:55 pm Oggetto: Scuse |
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Immaginavo che ciò potesse essere un problema, mi sono già scusato nell'altro post. |
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mascalzone79 Masaniello della qualità
Registrato: 03/09/09 17:59 Messaggi: 1347
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Inviato: Mar Nov 09, 2010 5:59 pm Oggetto: |
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Ciao Carlop, innanzitutto dovresti recuperare il contrattto stipulato all'epoca con il cliente e vedere cosa avete concordato per la gestione dei reclami.
In assenza di disposizioni specifiche, un prodotto risultante difettoso è coperto da garanzia per 12 mesi se la vendita è B to B (business to business) oppure 24 mesi se la vendita è B to C (business to consumer). _________________ Insisti e resisti, ottieni e conquisti!! |
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carlop Nuova recluta del forum
Registrato: 09/11/10 16:18 Messaggi: 5
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Inviato: Mar Nov 09, 2010 6:30 pm Oggetto: |
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Grazie per la risposta, unica ricevuta, ma ho trovato la risposta chiara nel "Codice del consumo" Articolo 132 comma 2.
Il cliente finale era a conoscenza del problema ma ha deciso autonomamente di accantonare i particolari difettosi senza comunicazione alcuna.
http://www.poste.it/azienda/ass_consumatori/codice_consumo.pdf |
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QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
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2p71828 Qualità è precisione
Registrato: 31/10/08 17:43 Messaggi: 2750
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Inviato: Mar Nov 09, 2010 7:10 pm Oggetto: |
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ringrazio carlop per il riferimento.
lasciatemi fare un solo commento:
la legge è valida solo in Italia e puzza tantissimo di porcata per la salvaguardia del produttore.
Prendete l'equivalente negli USA e avrete l'estremo opposto _________________ =fixed(exp(1);5)
sha-1=661bf49e78e9d958032859e811fa1ca27699207a |
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carlop Nuova recluta del forum
Registrato: 09/11/10 16:18 Messaggi: 5
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Inviato: Mar Nov 09, 2010 8:04 pm Oggetto: |
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Non sono molto d'accordo.
Leggendo tutta la sezione della legge "Sicurezza e Qualità", quindi dall'articolo 102 al 135, noterai che forse è l'unica cosa in difesa del produttore.
Ho dovuto leggerli tutti prima di trovare qualcosa che mi scagionasse.
Non credo sia normale che un cliente accantoni pezzi a tua insaputa per mesi, e poi quando decide di pulire i magazzini ti rende tutto addebitandoti anche i costi da lui sostenuti (di montaggio).
A maggior ragione se si tratta di un difetto che se segnalato poteva essere risolto. |
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Portello Qualfista
Registrato: 29/09/09 15:03 Messaggi: 1594 Residenza: Barcellona
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Inviato: Mer Nov 10, 2010 11:22 am Oggetto: |
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Sono d'accordo con CarloP.
Il fatto che ci sia una garanzia non toglie che il cliente debba comunicare quanto prima cosa c'é che non va.
Ci potrebbe essere il caso estremo di un cliente che non comunica nulla, continua a riparare i pezzi che gli mando e a fine anno mi fa pagare i costi.
Sarebbe un modo troppo comodo per fare business quando le vendite calano.
Quando un cliente mi addebita delle selezioni o dei resi non concordati, non pago. Salvo poi l'articolo 5° .
Naturalmente se esiste un contratto firmato da ambo le parti bisogna vedere se il cliente si prende la comodità di comunicare i problemi anche a distanza di tempo. D'altra parte anche il fornitore deve tutelarsi e richiedere tutte le informazioni per stabilire se il danno è di sua responsabilità o meno (capita capita!). _________________ Portello
Più è semplice, meglio è |
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Cris Apprendista forumista
Registrato: 04/02/10 21:10 Messaggi: 122 Residenza: Brescia
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Inviato: Ven Nov 12, 2010 7:12 pm Oggetto: |
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Io non sono proprio così convinto di quanto avete detto, anche se esiste l'Art. 132, le pieghe sono molto complesse in materia.
Gentilemente mi spieghi meglio cosa intendi per carlop ha scritto: |
Il cliente finale era a conoscenza del problema |
Non voglio fare il menagramo ma tienici al corrente di come andrà a finire!
Ciao Ciao |
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carlop Nuova recluta del forum
Registrato: 09/11/10 16:18 Messaggi: 5
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Inviato: Mar Nov 23, 2010 4:25 pm Oggetto: Risposta a cris |
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Ti spiego prima cosa intendevo con cliente finale:
Qui le parti coinvolte sono tre, io che faccio un componente di un kit, il mio cliente che fa altri componenti e li assiema con il mio, IL CLIENTE FINALE, che copra il kit assiemato dal mio cliente e lo utilizza per i suoi scopi.
Il cliente finale ha rilevato un problema ma non ha mai comunicato nulla accantonando solo i pezzi. Ad un certo punto decide di pulire i magazzini e manda questi pezzi NC al mio cliente. Quest'ultimo accetta il reso senza fare una piega per mantenersi il rapporto con il suo cliente, convinto che tanto poi farà pagare tutto a me (costo del mio componente, più suoi componente, più assemblaggio) dato che la NC deriva dal mio componente...
Come è andata a finire???
Per spirito collaborativo gli ho reintegrato solo il mio componente, poiché comunque non ero tenuto a farlo.
Nota: anche sul codice civile tutto ciò è regolamentato, e viene specificato anche che anche se il mio cliente non sapeva che il cliente finale stesse accantonando pezzi, non può rifarsi su di me se questo non lo ha avvertito entro i 60gg. Il problema quindi va chiarito tra loro, e non con me. |
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