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Una nuova Direttiva sui servizi ispettivi

 
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Autore Messaggio
QualitiAmo - Stefania
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MessaggioInviato: Mar Ott 07, 2008 5:57 pm    Oggetto: Una nuova Direttiva sui servizi ispettivi Rispondi citando

(Fonte: Ministero del Lavoro)



Firmata il 18 settembre dal Ministero del lavoro, fa seguito al mutamento delle attività ispettive e di vigilanza seguito all’eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione con il libro unico del lavoro.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha firmato nei giorni scorsi la Direttiva sui servizi ispettivi e attività di vigilanza.
Il testo è attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Scopo del provvedimento è di razionalizzare le funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro sulla base del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Razionalizzazione necessaria dopo il radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza seguito all’eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

La nuova direttiva richiama la centralità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia della azione ispettiva. Azione che deve essere diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico.

Tra i punti approfonditi ci sono la programmazione delle azioni di vigilanza. “La programmazione della attività - si legge nella Direttiva - rappresenta il momento determinante nella impostazione di una azione ispettiva che intenda essere effettivamente ed efficacemente concentrata su obiettivi concreti e sostanziali di prevenzione e repressione delle violazioni. A essa, pertanto, i titolari degli uffici periferici, con particolare riguardo ai dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, dovranno pervenire attraverso una puntuale raccolta e analisi degli elementi di valutazione utili a delineare le diverse caratteristiche della realtà territoriale in cui operano”.

Altro punto sono le richieste di ispezioni. “In merito, anche al fine di evitare una strumentalizzazione del ruolo dell’ispettore, si ritiene di non dover dare seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono…si precisa che la semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non costituisce una ipotesi riconducibile all’articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, e dunque di per sé non comporta per l’amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale, per cui quest’obbligo sussiste sempre”.

La Direttiva affronta inoltre la questione della verbalizzazione e delle modalità di accertamento e verifica. Il provvedimento si conclude con un richiamo alla Prevenzione, promozione e trasparenza della azione ispettiva. La efficacia della azione ispettiva, in un determinato territorio provinciale, - si legge - si misura in considerazione della stima del lavoro sommerso che in quello stesso ambito viene eliminato, nonché delle situazioni di regolarità gestionale dei rapporti di lavoro che si riscontrano. A tal fine, sembra indispensabile un serio e costante investimento, da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, in un coordinamento diretto con la Direzione regionale competente e con la Direzione generale per l’attività ispettiva, nelle azioni di prevenzione e di promozione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004.

_________________
Stefania - Staff di QualitiAmo

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