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QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
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Inviato: Ven Mag 16, 2008 8:37 am Oggetto: Infortuni superiori a un giorno: obbligo di comunicazione |
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L'art. 18, comma 1, lett. r, del D.Lgs. n. 81/2008 ha introdotto l’obbligo di comunicare all'Inail o all'Ipsema (Istituto di Prevenzione per il Settore Marittimo), a fini statistici, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
L'adempimento, pur essendo sanzionato pesantemente dall'art. 55, comma 1, lett. i, del provvedimento (sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro), non é corredato da previsioni regolatorie che ne
consentano una agevole attuazione (in particolare, non viene stabilito un termine entro il quale ottemperare alla comunicazione).
D'altra parte, il nuovo obbligo si sovrappone all'analogo e preesistente obbligo di registrazione degli stessi eventi nel registro infortuni; obbligo, quest'ultimo, di cui si prevede la cessazione (al pari di quello di
tenuta del registro) dallo scadere dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare la realizzazione ed il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale (SINP) (art. 8,
comma 4).
Il farraginoso combinato disposto delle disposizioni appena richiamate rischia, se non plausibilmente interpretato, di creare incertezza nelle imprese e di esporle a gravosi, oltrechè impropri, addebiti
sanzionatori.
Confindustria ha interpellato per le vie brevi la Direzione Generale dell'Inail che, su indicazione (verbale) del Ministero del lavoro, si é espressa nel senso che l'obbligo di comunicazione allo stesso
Istituto (o all'Ipsema) possa ritenersi operante solo a decorrere dal momento in cui verrà a cessare l'analogo obbligo di iscrizione nel registro infortuni: vale a dire, sei mesi dopo l'emanazione del cennato
decreto di regolamentazione della materia.
Confindustria provvederà a sollecitare il Ministero del lavoro, l'Inail e l'Ipsema, attraverso un interpello formale, a confermare ufficialmente questa interpretazione.
In attesa del chiarimento,le aziende interessate, a partire dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, fatte salve le disposizioni sulla valutazione dei rischi, che entreranno in vigore dal 29
luglio p.v.), potranno valutare, a fini cautelativi, l'opportunità di segnalare alle Sedi competenti dell'Inail o dell'Ipsema i medesimi eventi da iscrivere nel registro infortuni, utilizzando a questo scopo le modalità ritenute più agevoli. _________________ Stefania - Staff di QualitiAmo
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QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
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Inviato: Lun Mag 19, 2008 9:18 am Oggetto: |
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Con riferimento a quanto avevamo già scritto sopra, vi diamo qualche lume in più su come debba avvenire la comunicazione di infortunio.
La segnalazione va effettuata a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede Inail competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto.
Le Sedi Inail possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r - T.U. Sicurezza".
Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative. _________________ Stefania - Staff di QualitiAmo
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papero Amico/a di QualitiAmo
Registrato: 24/12/07 15:22 Messaggi: 173 Residenza: VB
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Inviato: Mer Giu 04, 2008 11:47 am Oggetto: Contrordine |
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L'Inail dice che per adesso tutto è in standby in attesa di un decreto attuativo _________________ There's a new man in town! |
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QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
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