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La Governance? Non è solo immagine
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QualitiAmo - Stefania
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MessaggioInviato: Lun Dic 24, 2007 8:38 am    Oggetto: La Governance? Non è solo immagine Rispondi citando

Il D.Lgs. 231/01 di cui parliamo nell'approfondimento odierno, introduce il discorso della buona Governance.

A tal proposito riportiamo l'intervista, pubblicata su "Economia & Carriere" del 21 dicembre, al guru inglese Adrian Cadbury che sostiene che il buon governo d'impresa aiuti i profitti.

La Governace? Non è solo immagine

Mentre si parla sempre più di “mal di governance”, a significare la difficoltà di trovare la via giusta per far funzionare al meglio i board delle grandi società, invitato da Nedcommunity, l’associazione degli amministratori indipendenti, è passato in Italia sir Adrian Cadbury, uno dei massimi esperti del problema, autore della prima bibbia inglese del buon governo delle imprese, il “Code of best practices”.

D. Una buona governance è auspicabile “solo” per evitare frodi e fallim enti o anche per migliorare le performance aziendali?

R. Tutti i più recenti studi hanno certificato il legame esistente tra governance e performance aziendali. “Abbiamo riscontrato una positiva relazione tra governance e valore delle aziende” conclude l’analisi di Aggarawal e Williamson su 5200 aziende USA.
Governance metrics international ha stilato una classifica basata su 400 indicatori di governance relativa a oltre 4.000 società. Quelle che occupano le prime posizioni di questa graduatoria mondiale risultano virtuose oltre i benchmark utilizzati.
Corporate governance international ha utilizzato questi parametri per testare gli effetti di operazioni di trading sul mercato australiano: l’acquisto di titoli di società collocate ai primi posti e la vendita di quelli di aziende che occupano le posizioni più basse ha permesso ritorni del 10,9% superiori rispetto all’incremento dell’indice della Borsa australiana. È per questi motivi che la maggioranza degli investitori istituzionali tiene conto degli standard di governance nel decidere gli investimenti”.

D. Lei è contro le regole rigide: niente codici imposti per legge e uguali per tutti. Ogni società dovrebbe farsi il suo?

R. Società, presidenti, consigli, soci investitori hanno le loro specificità. Per questo non esiste un unico metodo per dirigere un’azienda.
I codici di governance, comunque, fissano i principi o linee guida che vanno seguiti ma che vanno anche adattati alle situazioni esistenti. Ciò che però reputo fondamentale è la trasparenza.
L’obiettivo del principio del “comply or explain” al quale si ispira il codice inglese è proprio quello di promuovere la trasparenza. In Inghilterra le società non sono obbligate ad adottare le raccomandazioni del codice ma, in caso di quotazione in borsa, devono rendere noti gli elementi di distanza dal codice motivandoli debitamente. Spetta poi agli azionisti decidere se le loro spiegazioni sono accettabili. Ciò significa che è il mercato a fissare gli standard di governance.

D. È opportuno evitare la concentrazione delle cariche di presidente e Ceo nella stessa persona?

R. Le società possono essere ben guidate da una persona che ricopra ambedue le cariche. In tal caso è però essenziale poter contare su un consiglio con una forte presenza di consiglieri indipendenti non esecutivi, autevoli ed esperti. La principale ragione per la quale credo sia comunque meglio tenere separate le due cariche, è che si tratta di due lavori differenti che richiedono competenze diverse. I presidenti devono creare e far funzionare consigli efficienti e autervoli. I Ceo sono responsabili del business e devono essere giudicati sulla base delle performance aziendali.
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Stefania - Staff di QualitiAmo

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fiorello23
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Registrato: 04/12/07 10:45
Messaggi: 31

MessaggioInviato: Lun Dic 24, 2007 10:42 am    Oggetto: Rispondi citando

Allora non sono rimasto solo io a lavorare in questo deserto! Wink
Auguroni Staff!
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pingo
Amico/a di QualitiAmo


Registrato: 26/09/07 08:07
Messaggi: 221

MessaggioInviato: Lun Dic 24, 2007 11:45 am    Oggetto: Rispondi citando

Tranquillo fiore, c'è pure il sottoscritto! :?

Questa legge non la conosco ma non ho capito bene cosa centri con la qualità. Potete aiutarmi? Grazie.
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QualitiAmo - Stefania
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Registrato: 16/09/07 18:37
Messaggi: 26589

MessaggioInviato: Lun Dic 24, 2007 12:38 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grazie fiorello! Auguri anche a te!

Per Pingo: questo Decreto Legislativo è un riferimento di legge che tutte le organizzazioni devono tenere ben presente.
La ISO 9001 considera un prerequisito il rispetto delle cogenze, quindi anche del D.Lgs. 231/01 (il cui rispetto, di fatto, pur non essendo obbligatorio, è assimilabile ad una cogenza a causa dei rischi che si corrono in caso di aperta violazione delle prescrizioni in esso contenute).

In futuro si ragionerà sempre più in termini di Sistemi Integrati: Qualità, Ambiente e Sicurezza e si parlerà sempre più di Governance, quindi anche di integrazione con i Decreti come questo. In questo senso è importante non considerare la Qualità come a se stante.
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QualitiAmo - Stefania
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MessaggioInviato: Mer Gen 09, 2008 9:39 am    Oggetto: Rispondi citando

Riprendendo il discorso di qualche settimana fa sul D.Lgs. 231 vi segnaliamo che a questo indirizzo potete consultare delle linee guida sul decreto legislativo sostanzialmente simili a quelle emesse ed approvate da Confindustria per la Costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dall’art. 6 del testo di legge.

Tali modelli, hanno la funzione di esimere l’ente che provvede ad adottarli, da responsabilità in caso di commissione dei reati di frode, concussione e corruzione commessi dai propri amministratori/dipendenti.

Allo scopo di fornire delle indicazioni utili alle imprese e associazioni che vogliano realizzare un efficace modello “anti-reato”, sono state diffuse una serie di indicazioni, tratte essenzialmente dalla pratica aziendale, ritenute utili a rispondere in astratto alle esigenze delineate dal D. lgs. 231/2001.

Le indicazioni fornite sono peraltro molto generali e astratte e necessitano di una successiva attività di elaborazione e di adattamento da parte della singola impresa o associazione anche per il tramite dei propri professionisti di fiducia. Cìò, in quanto la costruzione di un efficace modello “antireato” è strettamente connessa alle caratteristiche proprie dell’impresa cui esso si applica e di conseguenza, il rischio reato sarà diverso per ogni impresa a seconda della struttura, delle dimensioni, del settore economico–geografico in cui quest’ultima svolge la propria attività.

Lo schema seguito nell’elaborazione delle Linee Guida riprende i processi di risk management e risk assessment normalmente attuati nelle imprese e consiste:

- nell’identificazione dei rischi in relazione ai reati che possono essere commessi;
- nella progettazione di un sistema di controllo preventivo, realizzato attraverso la costruzione di un sistema organizzativo adeguato e la procedimentalizzazione di determinate attività;
- nell’adozione di un codice etico e di un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello, al fine di conservarne l’effettività;
- nell’individuazione dei criteri per la scelta di un organismo di controllo interno all’impresa, dotato delle funzioni necessarie, che dovrà vigilare sull’efficacia, sull’adeguatezza e sull’applicazione del rispetto del modello.

La soglia di accettabilità del rischio è rappresentata da un sistema di prevenzione che non possa essere aggirato se non intenzionalmente. Ciò sta a significare che il modello organizzativo dell’ente, dovrà essere tale da potere essere aggirato non per negligenza o imperizia, ma unicamente per volontà dolosa.

Al fine di realizzare un sistema di gestione del rischio, si pone quale obiettivo quello di procedimentalizzare le attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione.

Per attivare un sistema di gestione dei rischi l’ente dovrà pertanto:

- fare una mappa delle aree aziendali a rischio
- fare una mappa delle potenziali modalità attuative degli illeciti, nelle aree sopra individuate
- fare una descrizione dei sistemi di controllo attivati e degli adeguamenti necessari.

Tale sistema dovrà essere completato e integrato da parte dell’ente, mediante la costruzione di un’adeguato sistema di controllo preventivo, che dovrà possedere una serie componenti (o protocolli) ritenute necessarie e indispensabili al fine di garantire l’efficacia del modello.

Tra le varie componenti vi sono:
- l’adozione di un codice etico con rifermento ai reati considerati;
- un sistema organizzativo chiaro e formalizzato in grado di assicurare trasparenza sulle linee di dipendenza gerarchica e sulle attribuzioni di responsabilità;
- procedure manuali e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione in grado di mettere in evidenza l’insorgenza di situazioni critiche.

L’ente che vorrà evitare di vedersi addebitata la responsabilità per i reati commessi dai propri amministratori/dipendenti, in conformità con quanto previsto dalla lett. b) dell’art. 6 del D. lgs. 231/2001, dovrà affidare “ad un organismo autonomo dell’ente dotato di propri poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di garantirne l’aggiornamento ...”

In relazione a tale organismo di controllo, si esclude che tale organo possa essere identificato nel Consiglio d’Amministrazione o all’insieme degli amministratori senza deleghe, in primo luogo in considerazione delle attività specialistiche e di controllo proprie di tale organo autonomo che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione levata.

In merito al profilo della professionalità tale organo potrebbe essere attrezzato per adempiere al ruolo di vigilanza, resterebbe però difficoltoso riscontrare in esso i caratteri di struttura interna e di continuità d’azione che il legislatore ha inteso attribuire a tale organo.

Molti dubbi sono stati avanzati anche in merito alla soluzione di affidare tale compito alle strutture aziendali già esistenti, quali per esempio quella legale o di gestione e Organizzazione del Personale. Al riguardo, infatti, si sono evidenziati due elementi negativi che ne sconsigliano l’adozione e cioè: la mancanza in capo a tali soggetti della professionalità e tecnicità richiesta dalla legge; il difetto dell’imprescindibile requisito della imparzialità e obiettività di giudizio di tale organo sull’iter di un processo o di un operato aziendale.

La soluzione proposta è quella di affidare un tale compito alla funzione di Internal Auditing (o Revisone Interna). Negli enti medio-grandi, quotati e non si va sempre più diffondendo l’istituzione di tale funzione che è un’attività indipendente ed obiettiva di “assurance” e consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione.
Tale funzione viene generalmente collocata alle dirette dipendenze del Vertice esecutivo aziendale, giacchè deve operare in supporto ad esso e a tutto campo sul monitoraggio del Sistema di Controllo Interno che ha, tra i suoi obiettivi, quello di assicurare l’efficacia e l’efficienza di controlli e delle attività operative aziendali. Inoltre tale funzione ha compito di fare indagini di carattere ispettivo e di verificare l’esistenza e il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni della legge in generale, tra cui quelle sulla sicurezza e sulla privacy.

Per l’attività di controllo e di ispezione da essa svolta e per le caratteristiche proprie di tale funzione, si ritiene che tale funzione sia idonea a fungere da Organismo ex D. Lgs. n. 23172001, prevedendo altresì come ipotesi possibile quella di affiancare tale funzione a dei consulenti esterni, specializzati in determinati settori ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Tuttavia, bisogna tenere presente come in molte realtà esistenti, anche di ampie dimensioni, tale funzione non sia attualmente prevista.
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Stefania - Staff di QualitiAmo

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MessaggioInviato: Ven Gen 11, 2008 4:29 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grazie! Scusate se ho tardato nel rispondervi ma sto riprendendo ora i contatti col sito. Rolling Eyes
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Stregatto
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MessaggioInviato: Gio Mar 20, 2008 2:13 pm    Oggetto: Rispondi citando

Sul discorso della Responsabilità sociale ASQ sta cercando esperti per promuovere uno standard ISO.

Su questo link potrete trovare informazioni utili sulla materia.
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dario
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MessaggioInviato: Gio Mar 20, 2008 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ottimo intervento stregatto, mi permette di inserimi nel discorso.
Volevo intervenire leggendo il "post" dello staff sui sitemi integrati, dove mi sembrava mancasse la CSR.
Tu la introduci toccando il tasto dello standard ISO.
Un mio collega di lavoro è ne TC della CSR ISO e ci intratteniamo spesso sul tema.
Un altro collega che sta preparando il dottorato sulla gestione della competenze (aspetti umani del KM) ed ha lavorato tre anni sulla CSR mi conferma alcune tesi...

La responsabilità sociale dell'azienda, come la sicurezza, come l'ambiente, come la qualità formano un tutt'uno che deve far parte del bagaglio culturale aziendale.
To be or not to be ... non so se mi spiego.
Sono condizioni fondamentali per l'azienda che agisce per quello che il grande Deming predicava: il medio e lungo termine.
Ne sono, no anzi, ne siamo Smile convinti in modo molto forte.
Chi non metterà in conto di avere nella cultura aziendale un buon mix delle caratteristiche delle discipline citate non ha chances sul medio e lungo termine.
Un investimento pagante, sostenibile, positivo.
Wink
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MessaggioInviato: Ven Mar 21, 2008 10:45 am    Oggetto: Rispondi citando

Speriamo davvero che sia come dici tu. Io sono un po' più pessimista: fino ad ora i comportamenti premiati sono stati proprio quelli socnsiderati, almeno qui in Italia! :cry:

Speriamo sul lungo termine...
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dario
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MessaggioInviato: Ven Mar 21, 2008 7:12 pm    Oggetto: Rispondi citando

volevo enafatizzare "il lungo termine"...
chiaro che sul breve termine sono premiati i risultati eclatanti, ma sono come il governo... cascano spesso in fretta... Laughing
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QualitiAmo - Stefania
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MessaggioInviato: Gio Apr 17, 2008 8:59 am    Oggetto: Rispondi citando

Camogli, sempre molto gentile, ci manda le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n° 231/2001.

Grazie!
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MessaggioInviato: Mer Giu 18, 2008 2:57 pm    Oggetto: Rispondi citando

Sulla 231, vi segnaliamo questo articolo, pubblicato dal Sole 24 Ore
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MessaggioInviato: Gio Giu 19, 2008 11:15 am    Oggetto: Rispondi citando

Riportiamo sul tema un articolo di Luca De Gennaro.

Obbligatorietà dei modelli organizzativi ex dlgs 231/01, considerazioni

Sull’argomento si sono già espressi molti studiosi e valenti professionisti; il mio non vuole essere un contributo risolutivo, ma semplicemente uno stimolo per uno scambio di idee e opinioni sull’argomento.

Il decreto legislativo 231/01 indica, come, ormai risaputo, facoltativa l’adozione dei modelli, alla stessa conclusione si giunge facendo riferimento all’articolo 30 del decreto legislativo 81/08.

A questo punto la questione sembrerebbe chiusa. I modelli organizzativi ex D.lgs 231/01 sono facoltativi, per cui l’Ente se vuole trarre il giovamento derivante dall’esenzione della responsabilità penale, deve adottarli, altrimenti, in caso di commissione di reato l’azienda non potrà giovarsi delle esimenti.

Sembra trattarsi di una valutazione di tipo gestionale - economica che spetta agli amministratori. Gestionale, perché l’applicazione dei modelli organizzativi e la loro corretta attuazione porta ad “imbrigliare” il decisionismo aziendale; economica, perché il management deve valutare se i costi necessari a porre in essere i modelli, e a mantenerli aggiornati, siano inferiori degli eventuali benefici che l’azienda riceverà nel momento in cui dovessero essere applicate le esimenti.

Ma l’articolo 2392 del Codice Civile [1] pone a carico degli Amministratori degli obblighi, ovvero, devono adempiere “i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”. Questo e’ il grimaldello usato dal giudice penale per procedere nei confronti degli Amministratori [2]. Gli Amministratori non devono essere, in base a una diffusa interpretazione [3] di questo articolo del Codice Civile, esperti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa, ma le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione.

Da questa rapida analisi emerge che la facoltà di applicare o meno i modelli organizzativi risulta di molto attenuata, in quando vi è una precisa responsabilità in capo agli amministratori, i quali saranno chiamati a rispondere per i fatti illeciti imputati alla società e per i danni patrimoniali causati ai soci.

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[1] Codice Civile, art. 2392, comma 1 “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”.

[2] Si possono a questo proposito trovare diverse sentenze, si veda “La responsabilità dell’amministratore nei reati di bancarotta fraudolenta impropria e di false comunicazioni sociali tra delega di funzioni e concorso apparente di norme” di A.Pasculli o la sentenza del 20/02/2002 del tribunale di Torre Annunziata

[3] Si veda ad esempio “Responsabilità degli amministratori verso la società per azioni” A.Rossi.

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MessaggioInviato: Gio Giu 26, 2008 4:29 pm    Oggetto: Indagine sullo stato di attuazione del D.Lgs. 231 Rispondi citando

Sono stati pubblicati i risultati dell’indagine promossa da Operari sullo stato di attuazione del d. lgs. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità autonoma delle persone giuridiche per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e gestione all’interno dell’ente e dai loro sottoposti.

L’indagine è stata svolta attraverso un questionario inviato ad un campione di società associate all’Assonime, con il quale sono state raccolte informazioni sui principali temi della normativa: modello organizzativo, organismo di vigilanza, applicazione del decreto nell’ambito di gruppi d’imprese, informativa ai dipendenti, amministrori, sindaci e collaboratori, aggiornamento dei modelli e costi sostenuti.

L’obiettivo alla base dell’indagine è quello di monitorare alcuni profili dell’applicazione delle prescrizioni contenute nel d. lgs 231/2001, a qualche anno dalla sua entrata in vigore, al fine di esaminare le soluzioni individuate nella prassi e di valutare, anche alla luce della giurisprudenza, l’efficacia del nuovo sistema di responsabilità e le criticità della disciplina.
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MessaggioInviato: Sab Giu 28, 2008 11:33 am    Oggetto: CCIAA di BG: aperto il bando per Responsabilità Sociale Rispondi citando

(Fonte: Camera di Commercio di Bergamo)

Aperto il bando responsabilità sociale d'impresa: raccolta di buone prassi di imprese impegnate in percorsi di responsabilità sociale

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo intende far conoscere e valorizzare le iniziative intraprese dalle imprese bergamasche impegnate in azioni di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI), attraverso la raccolta delle buone prassi, attuate anche in maniera inconsapevole.

La partecipazione al bando è aperta alle imprese di ogni dimensione e di ogni settore economico, che abbiano sede operativa nella provincia di Bergamo, in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, e che abbiano realizzato o stiano mettendo in atto comportamenti ed iniziative attinenti ai vari campi di applicazione della RSI oltre la conformità alle normative vigenti.

Le azioni, per essere proposte al presente bando, devono riguardare almeno due campi tra i seguenti:

-qualità del lavoro e relazioni con il personale (incluso il capitolo delle pari opportunità);
-progetti ed iniziative a favore della comunità e del territorio;
-progetti, iniziative, sistemi di gestione con impatti positivi sulle -problematiche ambientali;
-qualità delle relazioni con i fornitori, partner commerciali, i clienti e i consumatori;
-innovazione di prodotto o di servizio di rilevanza sociale ed ambientale.

La prassi di RSI segnalata deve rappresentare un caso inedito e, pertanto, non deve essere stata precedentemente proposta per altre iniziative, quali: premi, pubblicazione, ricerche, ecc.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato, da inviare in formato elettronico all'indirizzo email: promo@bg.camcom.it

Le domande saranno accettate fino al 30 settembre 2008.

Il riconoscimento della qualifica di "Buona Prassi RSI" sarà deliberato dalla Giunta camerale. Le buone prassi riconosciute saranno pubblicizzate su questo sito in una rassegna appositamente dedicata e attraverso eventuali altre iniziative (stampa, eventi aperti al pubblico).

Per informazioni: Camera di Commercio di Bergamo - Servizio Promozione Interna - Largo Belotti, 16 - Bergamo - Referente: dott. Paolo Calegari - Tel. 035-4225.333 email promo@bg.camcom.it - fax 035-270.419
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