Il D.Lgs. 30/2026 contro il greenwashing: luci, ombre e scappatoie
Analisi critica del Decreto Legislativo 30/2026 contro il greenwashing: nuovi divieti, sanzioni AGCM, zone grigie sfruttabili e il ruolo della Direttiva Green Claims sospesa. Cosa cambia davvero per aziende e consumatori
Se lavorate nel campo dei sistemi di gestione ambientale e della ISO 14001 o, più in generale, vi occupate di sostenibilità aziendale, probabilmente avete già sentito parlare del Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30: il provvedimento che recepisce in Italia la Direttiva UE 2024/825 (“Empowering Consumers for the Green Transition”) e che modifica ilCodice del consumo(D.Lgs. 206/2005) per contrastare il greenwashing.
La domanda che tutti si fanno è diretta: basterà a far sparire le false promesse verdi? La risposta, altrettanto diretta, è no. Ma questo non significa che il decreto sia inutile: significa che è un fondamento necessario, non una soluzione completa. Vediamo perché.
Un decreto che identifica il problema senza risolverlo del tutto
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, il D.Lgs. 30/2026 sarà applicabile dal 27 settembre 2026. Il decreto inserisce nuove definizioni e amplia la “lista nera” delle pratiche commerciali sempre vietate e vieta esplicitamente le dichiarazioni di carbon neutrality basate sulla mera compensazione tramite offset. Tuttavia, l’assenza di standard tecnici vincolanti per comprovare le dichiarazioni ambientali (vuoto che avrebbe dovuto colmare la Direttiva Green Claims, oggi sospesa) e la limitazione al solo ambito B2C (rapporti tra imprese e consumatori) trasformano il decreto in quello che diversi commentatori definiscono “uno stadio intermedio”: identifica correttamente il problema ma non fornisce ancora una soluzione completa.
💡 La filosofia di fondo
Il D.Lgs. 30/2026 non è una legge “anti-greenwashing” autonoma ma un intervento chirurgico sul Codice del consumo che aggiunge nuovi divieti specifici alle pratiche commerciali scorrette già esistenti. Il principio è: se prima un’azienda poteva dire “siamo green” e l’onere della prova era ambiguo, ora alcune formulazioni sono vietate in assoluto, senza bisogno di dimostrare caso per caso che il consumatore è stato ingannato.
Cosa cambia nel Codice del consumo: nuove definizioni e nuovi divieti
Il decreto interviene lungo tre direttrici: nuove definizioni, nuovi divieti e nuovi obblighi informativi precontrattuali.
Sul piano delle definizioni, l’art. 18 del Codice del consumo si arricchisce di concetti chiave prima assenti nell’ordinamento italiano:
Le nuove definizioni
- Asserzione ambientale: qualsiasi messaggio o rappresentazione (testuale, grafica, simbolica o evocativa) che affermi o implichi un impatto ambientale positivo, un impatto ridotto o nullo o un miglioramento nel tempo. La definizione copre esplicitamente non solo gli slogan ma anche colori (le tonalità verdi), immagini (foglie, gocce d’acqua), nomi commerciali ed elementi visivi del packaging.
- Asserzione ambientale generica: formulazioni vaghe come “ecologico”, “verde”, “amico della natura”, “eco”, “rispettoso dell’ambiente” prive di un’indicazione precisa della qualità ambientale a cui si riferiscono.
- Etichetta di sostenibilità: marchi di fiducia, marchi di qualità o equivalenti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.
- Eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali: parametro chiave che vincola i messaggi generici alla dimostrazione di una performance ambientale certificata da schemi ufficiali europei o nazionali, come l’EU Ecolabel (Reg. CE 66/2010) o etichette di Tipo I conformi alla ISO 14024.
il nuovo impianto delle definizioni copre praticamente ogni forma di comunicazione commerciale a sfondo ambientale, rendendo molto più difficile per le imprese rifugiarsi in formule vaghe o immagini evocative.
La nuova lista nera: le pratiche sempre vietate
L’aspetto più incisivo del decreto è l’ampliamento della lista nera dell’art. 23 del Codice del consumo. Le nuove pratiche sempre vietate, senza necessità di valutazione caso per caso, includono:
⚠️ Pratiche ora vietate in assoluto
- Etichette non certificate (b-bis): esibire etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche.
- Claim generici senza prova (d-bis): formulare asserzioni ambientali generiche senza dimostrazione di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
- Sostenibilità parziale spacciata per totale (d-ter): presentare un prodotto come sostenibile nel complesso quando in realtà lo è solo una componente o un aspetto.
- Neutralità climatica da offset (d-quater): affermare che un prodotto ha impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni basandosi sulla compensazione tramite crediti di carbonio.
- Caratteristiche imposte per legge (l-bis): presentare come distintive caratteristiche che in realtà sono obblighi normativi.
- Obsolescenza programmata (bb-quinquies e seguenti): pratiche legate a false dichiarazioni sulla durabilità e riparabilità, aggiornamenti software che riducono la funzionalità e induzione prematura alla sostituzione dei materiali di consumo.
Il passaggio dalla valutazione caso per caso a divieti assoluti è incisivo perché si nega l'ammissibilità in assenza di prerequisiti qualificanti.
Applicazione e sanzioni: il ruolo dell’AGCM
L’applicazione è affidata all’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), che opera attraverso il modello sanzionatorio già esistente nel Codice del consumo. Le sanzioni pecuniarie vanno da 5.000 a 5-10 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere il 4% del fatturato annuo per le infrazioni transfrontaliere a livello UE. L’AGCM può, inoltre, disporre la cessazione della pratica commerciale scorretta e la pubblicazione di dichiarazioni che rettifichino ciò che è stato comunicato in precedenza.
⚠️ Il nodo delle risorse
L’art. 3 del decreto (clausola di invarianza finanziaria) stabilisce che le amministrazioni devono adempiere agli obblighi “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Nessuna risorsa aggiuntiva, quindi, per l’AGCM. Il rapporto 2024 della FRA (Agenzia UE per i diritti fondamentali), condotto su dieci Stati membri, ha riscontrato che le sanzioni amministrative risultano spesso insufficienti per avere un effetto dissuasivo significativo contro le grandi imprese e che le autorità nazionali soffrono di carenze strutturali di personale e competenze tecniche.
Falla n. 1 – nessuno standard tecnico per la prova scientifica
Questa è la lacuna più grave, identificata unanimemente dagli esperti. Il decreto impone che le asserzioni ambientali siano comprovate ma non prescrive alcuno standard obbligatorio di misurazione, calcolo o verifica.
Senza l’obbligo di utilizzare metodologie specifiche come il Life Cycle Assessment (LCA), il Product Environmental Footprint (PEF) o uno standard ISO, le imprese restano libere di scegliere la propria metodologia. Questo apre la porta al cosiddetto “science washing”: affermazioni che appaiono scientificamente fondate ma che utilizzano metodologie selezionate ad hoc, dati "cherry-picked" o perimetri di analisi ristretti che escludono gli impatti negativi.
🔎 Esempio concreto di science washing
Un’azienda potrebbe dichiarare una riduzione del 40% delle emissioni Scope 1 (quelle dirette) ignorando completamente Scope 2 e 3 (quelle indirette e di filiera), oppure comparare le proprie performance ambientali con baseline favorevoli ma obsolete. Con dati reali alla mano, l'affermazione è tecnicamente vera ma, nella sostanza, profondamente fuorviante.
Falla n. 2 – il paradigma puramente informativo
Il decreto si fonda su un presupposto implicito: se i consumatori ricevono informazioni corrette, faranno scelte razionali e sostenibili. È il cosiddetto paradigma informativo. Il greenwashing, però, non lede soltanto la libertà di scelta del singolo consumatore: distorce il funzionamento del mercato nel suo complesso, creando distorsioni competitive e penalizzando le imprese genuinamente sostenibili.
Autorevole dottrina europea ha già criticato questo approccio come insufficiente per fenomeni ad alto impatto collettivo. In altre parole, il decreto tratta il greenwashing come un problema di asimmetria informativa anziché come una distorsione di mercato sistemica.
Falla n. 3 – un perimetro limitato al B2C
Le regole si applicano esclusivamente alle pratiche commerciali rivolte ai consumatori (B2C). Le dichiarazioni ambientali nel contesto B2B (nella catena di fornitura, nelle relazioni con i distributori, nelle gare d’appalto, ecc.) restano fuori dal perimetro. E c’è di più: i report di sostenibilità aziendale (CSRD) sono tipicamente esenti perché indirizzati agli investitori, non ai consumatori.
🎯 Il canale parallelo
Un’impresa può formulare dichiarazioni ambientali ambiziose nelle comunicazioni corporate e nei report ESG rivolti agli investitori, mantenendo un profilo più cauto nella comunicazione al consumatore finale. Le due narrazioni coesistono legalmente ma il messaggio “verde” filtra comunque verso il pubblico attraverso la copertura mediatica, i social media e la reputazione del brand.
Falla n. 4 – nessuna verifica preventiva
Il decreto opera interamente con un modello ex post: le dichiarazioni delle aziende vengono immesse sul mercato senza alcuna verifica preventiva e spetta all’AGCM intervenire dopo che il danno, informativo e competitivo, si è già prodotto.
La verifica preventiva da parte di organismi terzi accreditati era il perno della proposta di Direttiva Green Claims (COM/2023/166), la cui sospensione nel giugno 2025 ha lasciato questo aspetto scoperto.
Il greenwashing “di seconda generazione”: le zone grigie sfruttabili
Oltre alle falle strutturali, il decreto presenta numerose zone grigie che alcune imprese potrebbero sfruttare. Vediamole una per una.
Il confine tra claim “specifici” e “generici”
Mentre le asserzioni generiche (“eco-friendly”, “green”) sono vietate senza un riconoscimento, i claim specifici (“realizzato con il 30% di materiale riciclato”) sono soggetti al test generale di ingannevolezza, non al divieto assoluto. Le imprese possono quindi migrare dalla terminologia generica vietata verso affermazioni specifiche tecnicamente vere ma che, nel complesso, danno un’impressione fuorviante sulla reale sostenibilità.
🔎 Esempio
Affermare “packaging in plastica riciclata al 100%” omettendo che il prodotto stesso ha un’impronta carbonica elevatissima è tecnicamente conforme al decreto ma sostanzialmente ingannevole. Il consumatore percepisce un’azienda “green” quando, in realtà, la sostenibilità riguarda solo l’involucro.
La portata del divieto sugli offset di carbonio
Il decreto vieta le dichiarazioni di neutralità climatica di un prodotto basate sulla compensazione, tuttavia il perimetro preciso di questo divieto (se si estenda a claim parziali, a dichiarazioni di carbon neutrality a livello corporate anziché di prodotto o a programmi di insetting, cioè di riduzioni all’interno della propria catena del valore) resta da testare nella prassi applicativa.
⚠️ Il rischio concreto
Un’impresa potrebbe dichiarare “la nostra azienda è carbon neutral” a livello corporate senza tecnicamente violare il divieto specifico sui claim di prodotto. Il confine è sottile e destinato a generare contenziosi.
Etichette e certificazioni “compiacenti”
Il decreto vieta le etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione, tuttavia, la definizione di sistema di certificazione accettabile che richiede una verifica di terza parte, standard pubblici e trasparenti, procedure di conformità lascia margine interpretativo. Le imprese potrebbero creare o sponsorizzare organismi di certificazione di terza parte che soddisfano i requisiti formali ma mancano di reale indipendenza o rigore. In assenza di un registro ufficiale degli schemi ammessi, questa è una scappatoia molto più che concreta.
Le dichiarazioni sulle performance future
Le dichiarazioni orientate al futuro (“net zero entro il 2030”) richiedono impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, soggetto a verifica periodica da parte di un terzo indipendente. Ma cosa costituisce un piano “dettagliato e realistico” e chi si qualifica come “terzo indipendente” sufficientemente esperto restano questioni aperte.
La Direttiva Green Claims: la grande assente
La Direttiva Empowering Consumers (2024/825) e la proposta di Direttiva Green Claims (COM/2023/166) erano state concepite come un pacchetto complementare: la prima definisce ciò che non si può dire (lex generalis), la seconda avrebbe specificato come dimostrare ciò che si afferma (lex specialis). La sospensione della seconda lascia un vuoto.
La Direttiva Green Claims avrebbe introdotto tre innovazioni decisive, tutte assenti nel D.Lgs. 30/2026:
I tre pilastri mancanti
- Substantiation obbligatoria: obbligo di comprovare ogni claim con evidenze scientifiche riconosciute, con la prospettiva del ciclo di vita e con l'utilizzo di dati primari per i processi rilevanti
- Verifica ex ante: certificazione da parte di organismi di valutazione accreditati prima dell’immissione del claim sul mercato, con rilascio di un certificato di conformità valido in tutta l’UE
- Regole sugli offset: distinzione chiara tra contribution claims e offset claims, con obbligo di separare i dati su emissioni e compensazioni.
Il percorso legislativo si è arrestato nel giugno 2025. Dopo l’adozione della posizione del Parlamento europeo (marzo 2024, 467 voti a favore) e dell’approccio generale del Consiglio (giugno 2024), i trilogues sono iniziati nel gennaio 2025. Il 18 giugno 2025 il gruppo parlamentare PPE ha chiesto il ritiro della proposta, definendola eccessivamente complessa e amministrativamente onerosa. Il 20 giugno la Commissione ha annunciato l’intenzione di ritirarla, inquadrandola nella “simplicity agenda”. Al 1° luglio 2025, però, la Commissione ha chiarito di non averla formalmente ritirata. Nel programma di lavoro 2026 la proposta risulta ancora “pending” ma nessuna data di ripresa dei negoziati è stata confermata.
Confronto: D.Lgs. 30/2026 vs Direttiva Green Claims
| Aspetto | D.Lgs. 30/2026 (in vigore) | Direttiva Green Claims (sospesa) |
|---|---|---|
| Natura | Lex generalis – definisce i divieti | Lex specialis – definisce gli obblighi probatori |
| Claim generici | Vietati senza eccellenza riconosciuta | Standard dettagliati per qualsiasi claim esplicito |
| Offset di carbonio | Divieto di claim di neutralità di prodotto | Regole su come formulare claim residui legittimi |
| Verifica | Ex post (AGCM interviene dopo la pubblicazione) | Ex ante (certificazione prima della pubblicazione) |
| Metodologia | Nessuna specificata | LCA, PEF, dati primari obbligatori |
| Etichette | Devono basarsi su una certificazione | Requisiti minimi per gli schemi + pre-verifica |
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