UNI ISO 22222: UNA NORMA PER LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE PERSONALE

Norme finanziarie





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La norma UNI ISO 22222 è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 28 maggio 2008 e rappresenta l’adozione, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 22222 del dicembre 2005.

La norma ha l’obiettivo di definire un parametro di riferimento globalmente accettato per tutti coloro che forniscono un servizio professionale di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale ai propri clienti.
Il servizio di pianificazione, denominato dagli anglosassoni "personal financial planning", consiste essenzialmente nella organizzazione delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali del cliente in maniera coerente, efficace ed efficiente, affinché egli possa realizzare gli obiettivi di vita propri e della sua famiglia, sull’intero ciclo di vita.

Così, in sintesi, la norma specifica la metodologia della pianificazione nonché i comportamenti etici, le competenze, l’esperienza professionale richieste agli operatori e descrive i vari metodi di valutazione della conformità, precisando i requisiti da applicare a ognuno di essi.
Più in particolare, in relazione agli aspetti metodologico - comportamentali, il processo di personal financial planning è costituito da almeno 6 fasi che possono essere percorse ripetutamente nel tempo, per supportare il cliente nell’acquisizione dei propri obiettivi. Le fasi si articolano secondo la seguente sequenza:

  • definizione della relazione professionale
  • acquisizione delle informazioni dal cliente e definizione degli obiettivi e delle aspettative
  • analisi e valutazione dello status finanziario del cliente
  • sviluppo e presentazione del piano finanziario
  • attuazione del piano finanziario
  • controllo del piano finanziario e della relazione professionale

Il supporto si estende su tutte le necessità ed i bisogni della famiglia quali la tutela, l’investimento, l’indebitamento, l’immobiliare e la fiscalità, che tuttavia devono essere analizzate, valutate e pianificate in maniera integrata. Inoltre nell’esecuzione del compito il planner deve seguire procedure documentate per rispondere compiutamente a tutte le richieste del cliente e lo svolgimento di ciascuna fase deve essere documentato per iscritto.

L’attuale contesto di mercato e le recenti evoluzioni normative nel settore finanziario ed assicurativo, italiano ed europeo, evidenziano che la norma risponde ad una impellente necessità del nostro tempo. Ad esempio, essa può arricchire di contenuto tecnico la direttiva europea MiFID (Market in Financial Instruments Directive) in vigore dall'1 novembre 2007.
Tale direttiva ha la finalità di armonizzare la disciplina che regola i comportamenti degli intermediari laddove introduce la consulenza finanziaria come nuovo servizio di investimento e ridisegna il sistema di tutela dell’investitore con precise regole di condotta, con l'obbligo di servire al meglio l’interesse del cliente e con una chiara disciplina del conflitto d’interesse. Così la norma può contribuire a:

  • il raggiungimento degli obiettivi generali della MiFID, in quanto concorre a migliorare l’efficienza del funzionamento dei mercati, stimolare la competizione fra gli intermediari in un’ottica di miglioramento del servizio per i clienti ed innalzare il livello di tutela per la clientela che decide di sottoscrivere strumenti finanziari;
  • la concreta attuazione dei principi fondamentali che la MiFID intende applicare alle imprese che svolgono attività d’investimento, ossia l'agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi del cliente, il fornire informazioni appropriate e complete che siano corrette, chiare e non fuorvianti, e l'offrire servizi che tengano conto della situazione personale del cliente

In particolare, il contributo che la norma può fornire per una efficace applicazione della MiFID in Italia è duplice. Da una parte può rendere consapevoli i consumatori dei propri diritti, delle proprie responsabilità e del ruolo attivo che dovrebbero assumere all'interno del processo consulenziale, laddove tale consapevolezza può consentire la discriminazione di comportamenti non professionali degli operatori e dunque alla loro marginalizzazione.
Dall'altra parte può fornire agli operatori ed alle loro organizzazioni una indicazione consistente circa i contenuti metodologico - tecnici del processo consulenziale che possono essere inscritti all'interno della cornice normativa dettata dalla MiFID.
Infatti, a tal proposito, la definizione che la MiFID dà della consulenza è che tale servizio "consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, su richiesta del medesimo o ad iniziativa dell’intermediario, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento/prodotto finanziario/servizio di investimento".

Inoltre la tutela del cliente è assicurata dal fatto che l’intermediario può fornirgli soltanto raccomandazioni a lui "adeguate", laddove la valutazione preventiva dell’adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale l’intermediario stesso deve verificare che:

  • il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’operazione o al servizio consigliato, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
  • l’operazione o il servizio consigliato corrispondano agli obiettivi di investimento del cliente;
  • il cliente sappia comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio consigliati

Dunque la convergenza delle indicazioni normative con il processo di pianificazione definito dalla norma UNI ISO 22222 è evidente sebbene la MiFID, naturalmente, non entri nel merito della questione specificando la metodologia di valutazione del grado di personalizzazione e di adeguatezza delle proposte. Ciò crea sia la necessità, per gli operatori, di avere un valido orientamento metodologico - tecnico per sviluppare il proprio strumentario consulenziale, sia la necessità, da parte del mercato, di definire regole obiettive di riferimento per scoraggiare comportamenti scorretti di applicazione della normativa.

Tutti i soggetti interessati potranno beneficiare della UNI ISO 22222. Infatti, per i clienti la norma presenta almeno una triplice valenza, rappresentando:

  • un elemento di protezione e tutela dei propri interessi che può far argine a comportamenti non professionali degli operatori;
  • una significativa evoluzione culturale relativamente alla gestione della propria ricchezza e un grado di fiducia maggiore verso l’Industria;
  • un elemento determinante per una migliore comprensione dei ruoli e delle responsabilità, che può prevenire equivoci e confusioni circa le attese verso il servizio, migliorando oltremodo la relazione professionale con il planner

D’altra parte, per i planner la pratica professionale della norma costituisce un elemento di immediata distintività verso i consumatori, consentendo di cogliere così tutte le opportunità che il mercato nascente della consulenza può generare. Ed infine, per gli intermediari la norma ha un significato strategico di utile strumento di posizionamento verso il mercato, potendo essere un valido riferimento per l’acquisizione nel medio e lungo termine di un reale vantaggio competitivo, in termini di reputazione e di fidelizzazione della propria clientela, oltre che a garantire il miglioramento della qualità all’interno dell’organizzazione.

Ma i benefici della norma possono essere sintetizzati anche negli effetti potenziali di "education" del consumatore e degli stessi operatori alla cultura della pianificazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Tali effetti possono essere riassunti negli obiettivi dell'International Forum for Investor Education (IFIE) riaffermati nella recente conferenza di Madrid (ottobre 2007) con lo IOSCO (International Organization of Securities Commissions, l’organo che raccoglie le autorità di vigilanza dei mercati finanziari di oltre cento Paesi): "...programmi più efficaci di educazione degli investitori,..., possono consentire ai consumatori di pianificare più adeguatamente il loro futuro e di sentirsi più sicuri di investire in prodotti finanziari, promuovendo in tal modo il loro benessere finanziario ma anche di contribuire a più elevati livelli di risparmio nazionale e a una più efficiente allocazione del capitale. Livelli più elevati di fiducia degli investitori permettono benefici anche alle imprese che forniscono consulenza in materia di investimenti e prodotti finanziari. ... Programmi di educazione efficaci degli investitori potranno aiutare le autorità di regolamentazione del mercato dei capitali e i partecipanti del settore privato del mercato a raggiungere l'obiettivo fondamentale di tutelare gli investitori al dettaglio. In breve, programmi di educazione degli investitori più efficaci potrebbero aiutare i consumatori, le imprese e le autorità di regolamentazione dei mercati di capitale a soddisfare i loro obiettivi specifici".

La norma si può dunque senz’altro proporre come utile strumento per orientare e guidare sia gli attori dell'offerta (pianificatori finanziario-economico-patrimoniali personali, intermediari e banche, ecc...), sia gli utilizzatori delle prestazioni professionali erogabili, cioè i clienti. Ed in ogni caso essa non rappresenta di certo una meta: è un nuovo inizio, che potrà favorire lo sviluppo di una produttiva cultura finanziaria tramite l’elaborazione di norme domestiche, sintesi di dibattito e confronto tra tutti gli attori coinvolti.

(Fonte: UNI)

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