DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER ARTI MARZIALI
Norme arti marziali
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Sono state recentemente pubblicate le versioni aggiornate della parte 3 e parte 4 della norma UNI EN 13277 relativa all’equipaggiamento di protezione per arti marziali che non prevedono l’uso di armi, quali ad esempio taekwondo, karate, kick-boxing e discipline simili. Questi dispositivi di protezione offrono un buon grado di sicurezza in caso di contatto accidentale durante la pratica delle arti marziali.
Le due parti della norma riguardano i requisiti e i metodi di prova rispettivamente per i protettori del torso e per i protettori della testa e fanno parte di una serie più ampia di documenti (sono sei parti in tutto) relativi ai dispositivi di protezione per specifiche parti del corpo.
In particolare la parte 1 della norma, la UNI EN 13277-1, specifica i requisiti generali e i metodi di prova per tutti i tipi di protettori, in termini di innocuità, ergonomia, dispositivi di sicurezza, zone di protezione, ecc.
Le due nuove versioni appena pubblicate specificano invece i requisiti supplementari (e i relativi metodi di prova) per le protezioni utilizzate per le specifiche parti del corpo alle quali si riferiscono.
Come detto la parte 3 riguarda i protettori del torso che possono anche essere utilizzati in combinazione con altri protettori per arti marziali. Tali dispositivi devono avere un sistema di sicurezza a trattenuta che consenta all’utilizzatore di applicarli con l’aiuto di un’unica persona. Per effettuare la prova sul dispositivo di sicurezza e trattenuta il protettore deve essere fissato al torso di un soggetto di prova di altezza adeguata. All’estremità della zona di protezione deve essere applicata una forza di 50 N, tangenzialmente rispetto alla superficie del corpo del soggetto di prova.
I protettori del torso vengono, inoltre, sottoposti a prove d’impatto con una specifica apparecchiatura mediante la quale viene fatto cadere un corpo contundente su determinate zone del protettore al fine di verificarne la resistenza. La norma fornisce infine una tabella che - sulla base dell’altezza dell’utilizzatore - definisce l’ampiezza della zona di protezione che devono avere i protettori del torso.
Per quanto riguarda invece i protettori della testa, la parte 4 della norma stabilisce ad esempio che questi dispositivi debbano avere un’ampiezza del campo visivo che permetta una visuale verso l’alto al minimo di 25° dal piano di riferimento, verso il basso al minimo di 45° dal piano di base e orizzontalmente al minimo di 105° dal piano mediano.
Anche i protettori della testa devono essere forniti di un sistema di sicurezza a trattenuta che consenta all’utilizzatore di fissare saldamente il protettore senza alcuna assistenza.
Questi dispositivi servono a proteggere la fronte, i lati e la parte posteriore del capo e devono essere progettati in modo che le orecchie dispongano di un collegamento con l’ambiente circostante per consentire all’utilizzatore di sentire. La norma specifica inoltre - a seconda della circonferenza della testa dell’utilizzatore - l’esatta dimensione che deve avere la zona di protezione della testa. Anche questi dispositivi vengono sottoposti a prove di resistenza all’impatto.
Va ricordato infine che i protettori devono essere forniti in taglie diverse in modo da soddisfare i requisiti conformemente alle varie dimensioni corporee degli utilizzatori. La taglia deve essere sempre indicata sul protettore.
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(fonte: UNI)