QUALIFICAZIONE DEI RSPP/ASPP

Norme RSPP/ASPP





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A partire dal prossimo 14 febbraio 2008 è vietato lo svolgimento della funzione di Responsabile o Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, figure obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 626/1994, a chi non ha completato lo specifico percorso formativo.

Attenzione al termine "completato", non basterà, dunque, essere iscritti ad uno di questi corsi rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, ma bisognerà averli completati.

Si sottolinea che l'articolo 8 del D. Lgs. 626/94 impone al Datore di Lavoro che non assuma personalmente l'incarico (cosa che prevede comunque la frequenza a uno specifico corso) di nominare solamente RSPP ed ASPP in possesso dei requisiti previsti: in caso contrario, le sanzioni prevedono l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 1549,00 a 4131,00 € (art. 89 del D. Lgs. 626/94).

Il percorso formativo varia in dipendenza del livello di esperienza (Prima Nomina, Esperienza Base o Esperienza Avanzata) e dello specifico settore di attività dell'azienda, arrivando a superare nei casi più complessi le 120 ore.

Infine, si rammenta che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) tanto alle Direzioni Provinciali del Lavoro quanto alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti: si tratta di due obblighi distinti e come tali separatamente sanzionabili dai due differenti organi di vigilanza destinatari della comunicazione.

(fonte: Ing. Pasello)

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