EMESSE LE LINEE GUIDA "ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS"

Norme impianti a gas





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Già dal tempo dell’emanazione della delibera 40/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva individuato nel Comitato Italiano Gas (CIG) il soggetto preposto a dirimere le eventuali contestazioni di carattere normativo.

In effetti, nel percorso di attuazione le contestazioni su aspetti tecnico-normativi non sono mancate. In esse sono stati coinvolti oltre che le figure professionali direttamente interessate (installatori, accertatori, progettisti etc.), anche altri soggetti come clienti finali e Amministrazioni.

Nel periodo dall'1 luglio 2005 al 31 maggio 2007 sono pervenuti al CIG 4.600 quesiti - oggetto di contestazioni - relativi a circa 8.700 impianti.
Quasi tutte le contestazioni sono state risolte in forma amichevole e nel rispetto delle regole: meno di una decina di esse, a quel che risulta al CIG, sono sfociate in controversie di natura legale.

Tra le cause di contestazione, le principali (e più frequenti) sono:

  • Posizionamento rubinetto generale (922 contestazioni)
  • Posizionamento giunto dielettrico/giunto di transizione (644)
  • Evacuazione p.d.c. (552)
  • Posizionamento apparecchi di utilizzazione (368)
  • Aperture di ventilazione (325)
  • Utilizzo tubi multistrato (322)
  • Incertezze di compilazione (273)

Naturalmente parecchia attenzione è stata dedicata ai dati sopra riportati, considerando che da essi risultava ben visibile anche un’altra evidente situazione: la mancata uniformità nel modo di operare degli accertatori. Infatti si aveva buon gioco a verificare le differenze, a volte anche filosofiche, nell’approccio all’accertamento tra varie scuole di pensiero e a volte anche tra singoli accertatori.
È ovvio che ciò è dovuto ai motivi più disparati, ma è altrettanto evidente che non si possa procedere all’attuazione dello stesso dispositivo regolamentare in modo difforme sul territorio, lasciando così troppo spazio alla soggettività di giudizio.

La verifica documentale prevista dalla delibera 40/04 necessita di un’applicazione il più possibile oggettiva, pena il rischio di generare situazioni discriminatorie per i clienti finali e per gli stessi installatori.
Ovviamente non si tratta di discutere se e in che modo debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza alle quali ci si deve attenere per legge, ma essenzialmente cercare di definire in modo oggettivo ed univoco quali siano le situazioni che debbano prevedere un esito negativo dell’accertamento. Da questa necessità è nata l’esigenza di disporre di un documento d’indirizzo, a cui gli accertatori possano fare riferimento nello svolgimento della loro attività.

Dopo una fase d’inchiesta pubblica sono state di recente pubblicate pubblicate - sia sul sito internet del CIG che dell'UNI - le linee guida "Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas - Ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni".

Queste linee guida sono state elaborate con lo scopo creare una base comune e riconosciuta per la conduzione degli accertamenti e pertanto condurre all’armonizzazione dei comportamenti in senso tecnico.
Ciò dovrebbe servire a limitare anche il numero dei contenziosi che come abbiamo visto è stato particolarmente alto negli anni dal 2005 al 2007.

Benché dirette al personale delle aziende di distribuzione impegnato negli accertamenti della delibera 40/04 AEEG e nelle attivazioni degli impianti, queste linee guida sono giudicate estremamente importanti anche per altri soggetti che operano nel settore quali installatori, progettisti, etc.

È comunque doveroso segnalare che alcuni problemi, peraltro afferenti a competenze diverse di carattere per lo più istituzionale, (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Interno) non potranno essere del tutto risolti da questo documento ed è altrettanto importante sottolineare che l’uso del documento non è obbligatorio.

(fonte:UNI)

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